Regolamento ACCREDIA RT-05: novità per la certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore delle costruzioni



E’ entrata in vigore il 12 luglio 2013 la nuova revisione (rev. 01) del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)”.
Il documento recepisce una serie di modifiche finalizzate ad allinearne i requisiti all’ultima edizione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e a rispondere con maggiore efficacia alle richieste del mercato e di tutti gli stakeholder coinvolti nella filiera delle costruzioni (ANCE, Pubblica Amministrazione, Associazioni degli Organismi di certificazione, ecc.).

In particolare, sono state riviste le definizioni relative a:
“Attività oggetto di valutazione” – intesa come tipologia di intervento associato a una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc.);
“Tipologia di opera” – oggetto della verifica ispettiva, da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc.).

Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti alle edizioni di norma attualmente applicabili ed esplicitati alcuni passaggi, compresi esempi di processi/prodotti critici tipici del settore delle costruzioni.

Infine, si segnala:

  • SORVEGLIANZE PERIODICHE IN ASSENZA DI CANTIERI(requisito specifico in considerazione del momento contingente di crisi)
    In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero e limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità del certificato, l’Organismo potrà effettuare comunque l’audit di sorveglianza nei tempi previsti, verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. (rif. Par. 6.5 Regolamento Tecnico RT-05). L’OdC, all’atto della pianificazione dell’audit nel caso di mancanza di cantieri attivi, dovrà comunque ricevere una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentate dell’azienda in cui si attesti la mancanza di cantieri in Italia e all’estero.

  • RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE (requisito specifico in considerazione del momento contingente di crisi)
    In casi di accertate e gravi difficoltà dell’Azienda nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, l’Organismo dovrà effettuare comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.
    “Ad esito positivo della verifica verrà deliberato il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all’effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l’Azienda avrà comunicato l’avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione.”



Per approfondimenti:
Regolamento Tecnico ACCREDI RT-05 rev. 01