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“L’Organismo riconosciuto Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT Sp. z o.o. ha cambiato ragione sociale in Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. K”

Pubblicato l'aggiornamento del documento ACCREDIA LS-08, contenente l'aggiornamento delle informazioni riguardanti PCC-CERT e il riconoscimento da parte di ACCREDIA per il rilascio di certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (DOCUMENTO ACCREDIA RT-05) da utilizzare ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 40 della Legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207.

 

Certificazioni in accordo allo standard OHSAS 18001

Siamo orgogliosi di comunicare che è ora possibile richiedere anche quotazioni per certificazioni OHSAS.

Contattateci per ottenere maggiori informazioni e saremo a Vostra completa disposizione!

 

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Nella sezione Download è possibile scaricare :

 Questionario di monitoraggio soddisfazione cliente

 

 

Cambio sede.

A partire dal 09/10/2014, la nuova sede di CERTISO S.r.l. è Via del Parco Margherita, 24b -80121 Napoli.

 

Variazione numero di fax.

Si rende noto che a partire dal 19/02/2014, il nuovo numero di fax di CERTISO S.r.l. è (+39) 081/0107048.

 

Regolamento ACCREDIA RT-05: novità per la certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore delle costruzioni



E’ entrata in vigore il 12 luglio 2013 la nuova revisione (rev. 01) del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)”.
Il documento recepisce una serie di modifiche finalizzate ad allinearne i requisiti all’ultima edizione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e a rispondere con maggiore efficacia alle richieste del mercato e di tutti gli stakeholder coinvolti nella filiera delle costruzioni (ANCE, Pubblica Amministrazione, Associazioni degli Organismi di certificazione, ecc.).

In particolare, sono state riviste le definizioni relative a:
“Attività oggetto di valutazione” – intesa come tipologia di intervento associato a una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc.);
“Tipologia di opera” – oggetto della verifica ispettiva, da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc.).

Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti alle edizioni di norma attualmente applicabili ed esplicitati alcuni passaggi, compresi esempi di processi/prodotti critici tipici del settore delle costruzioni.

Infine, si segnala:

  • SORVEGLIANZE PERIODICHE IN ASSENZA DI CANTIERI(requisito specifico in considerazione del momento contingente di crisi)
    In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero e limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità del certificato, l’Organismo potrà effettuare comunque l’audit di sorveglianza nei tempi previsti, verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. (rif. Par. 6.5 Regolamento Tecnico RT-05). L’OdC, all’atto della pianificazione dell’audit nel caso di mancanza di cantieri attivi, dovrà comunque ricevere una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentate dell’azienda in cui si attesti la mancanza di cantieri in Italia e all’estero.

  • RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE (requisito specifico in considerazione del momento contingente di crisi)
    In casi di accertate e gravi difficoltà dell’Azienda nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, l’Organismo dovrà effettuare comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.
    “Ad esito positivo della verifica verrà deliberato il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all’effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l’Azienda avrà comunicato l’avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione.”



Per approfondimenti:
Regolamento Tecnico ACCREDI RT-05 rev. 01